Membro della Commissione Bilancio
Relatore generale al Bilancio europeo 2012.

Gruppo dell'alleanza progressista di socialisti & democratici al Parlamento Europeo

EU

Partito Democratico



A-M

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Armonizzazione fiscale
L'armonizzazione fiscale consiste nel coordinare i regimi fiscali dei paesi europei in modo da evitare l'introduzione di modifiche non concertate che mettano in concorrenza le politiche fiscali nazionali, il che potrebbe rivelarsi nocivo per il mercato interno. Con decorrenza dal 1997 gli Stati membri hanno avviato un ampio dibattito sulle possibilità di un'azione coordinata per tentare di contenere gli effetti nocivi della concorrenza fiscale. Sono stati affrontati in particolare tre ambiti: l'imposta sulle società, l'imposizione sui redditi da risparmio e l'imposizione sui canoni tra società.
Nel quadro del "pacchetto fiscale" volto a lottare contro la concorrenza fiscale nociva, il Consiglio ha adottato:
 ▪ un codice di comportamento sulla fiscalità delle imprese (dicembre 1997);
 ▪ uno strumento normativo per ovviare alle distorsioni esistenti nell'imposizione effettiva dei redditi da risparmio in forma di pagamento di interessi ("direttiva sulla fiscalità del risparmio transfrontaliero" - giugno 2003);
 ▪ una misura legislativa per eliminare le ritenute alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni effettuati tra società associate ("direttiva sui pagamenti di interessi e canoni" - giugno 2003).
 

Audizioni
Ai sensi dell'articolo 183 del regolamento, una commissione può organizzare un'audizione di esperti, ove ciò sia ritenuto essenziale ai fini del proprio lavoro su un determinato tema. Le audizioni possono anche essere tenute congiuntamente, da due o più commissioni. La maggior parte delle commissioni organizza regolarmente delle audizioni in quanto consentono di consultare esperti e discutere temi fondamentali.
 

Azioni preparatorie
I progetti pilota e le azioni preparatorie  sono tradizionalmente riconducibili a iniziative del Parlamento. Tali strumenti offrono al Parlamento la possibilità di spianare la strada per nuove politiche e attività che vanno a integrare l'azione dell'Unione e possono sfociare nell'adozione di atti giuridici che pongono in essere nuove attività e nuovi programmi dell'Unione europea.
Le azioni preparatorie sono definite come azioni “destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un’impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d’impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio”.
 

Banca centrale europea (BCE)
La Banca centrale europea (BCE) è incaricata di dare attuazione alla politica monetaria nei paesi membri della zona euro. Dal 1° gennaio 1999 ha il compito di mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro e di attuare la politica monetaria europea definita dal Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).
Gli organi decisionali della BCE (Consiglio direttivo e Comitato esecutivo) dirigono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) il cui compito è di gestire la massa monetaria, di effettuare operazioni di cambio, di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta degli Stati membri e di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento.
La BCE agisce in completa autonomia.
Il trattato di Nizza (PDF) entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha introdotto la possibilità di modificare le regole relative alle decisioni del Consiglio direttivo (adottate di norma alla maggioranza semplice dei membri, i quali dispongono ciascuno di un voto).
 

Banca europea per gli investimenti (BEI)
Creata dal trattato di Roma, la Banca europea per gli investimenti è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. Essa ha il compito di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale attraverso lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario.
Gli azionisti della BEI sono i 27 Stati membri dell'Unione europea. La Banca è guidata da un consiglio dei governatori, composto dai 27 ministri delle finanze. Dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, la Banca concede finanziamenti a lungo termine per la realizzazione di progetti concreti di cui sia garantita l'attuabilità sotto il profilo economico, tecnico, finanziario e della tutela ambientale. La BEI concede prestiti attingendo essenzialmente a risorse raccolte sui mercati dei capitali, alle quali si aggiungono i capitali forniti dagli azionisti. Tra il 1994 e il 1999 i principali campi di intervento della BEI sono stati: i trasporti, le comunicazioni, l'energia, le risorse idriche, l'istruzione e la formazione.
 

Bilancio dell’Unione Europea
L'Unione europea non riscuote direttamente alcuna imposta. Il suo bilancio è pertanto finanziato mediante quattro "risorse proprie" messe a disposizione dagli Stati membri previa consultazione del Parlamento europeo:
• i dazi doganali (provenienti dalla tariffa doganale comune applicata agli scambi commerciali con paesi terzi), che rappresentano circa il 10% delle entrate;
• i prelievi agricoli (riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli provenienti da paesi terzi), che rappresentano circa l'1% delle entrate;
• la "risorsa IVA" (contributo degli Stati membri pari all'1% del prezzo di vendita definitivo su un paniere armonizzato di beni e servizi), che rappresenta circa il 14% delle entrate;
• la risorsa "prodotto nazionale lordo (PNL)" (contributo di ciascuno Stato membro calcolato in base alla sua quota del PNL comunitario a un tasso massimo dell'1,27%), pari a circa il 75% delle risorse totali.
Diversi principi regolano tale bilancio, tra cui:
 ▪ l'unità: l'insieme delle spese e delle entrate è riunito in un unico documento;
 ▪ l'annualità: le operazioni di bilancio sono raggruppate in un esercizio annuale;
 ▪ l'equilibrio: le spese non devono superare le entrate.
Il bilancio è adottato solo se la maggioranza dei membri del Parlamento europeo approva la totalità del bilancio e tre quinti dei voti effettivamente espressi sono favorevoli.
Ciascun bilancio annuale fa parte di un piano di spese a lungo termine, detto "quadro finanziario", della durata di 7 anni, che permette all'UE di pianificare i programmi di spesa per vari anni.

 

Classificazione delle spese
La classificazione delle spese indica la distinzione tra, da un lato, le spese dell'Unione giuridicamente stabilite - in linea di principio e in termini di importo - dagli stessi trattati, dal diritto derivato, dalle convenzioni, dai trattati internazionali e dai contratti di diritto privato (spese "obbligatorie" - SO) e, dall'altro, le spese il cui importo può essere liberamente fissato dall'autorità di bilancio (spese "non obbligatorie" - SNO). La qualificazione delle spese (SO/SNO) è all'origine di contrasti tra i due detentori dell'autorità di bilancio - Consiglio e Parlamento europeo - giacché soltanto le SNO sono decise in ultima istanza dal Parlamento europeo.
 

Comitato di conciliazione
Nell'ambito della procedura di codecisione tra il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo, può essere istituito, a norma dell'art. 251 (par. 4) del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato di conciliazione composto da membri del Consiglio o loro rappresentanti e da un numero uguale di rappresentanti del Parlamento, copresieduto dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio.
Il comitato interviene in caso di disaccordo tra le due istituzioni in seguito alla seconda lettura di una proposta, al fine di concordare un testo accettabile per le due parti. La Commissione partecipa altresì al comitato di conciliazione per promuovere un ravvicinamento delle posizioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio.
Il progetto comune deve in seguito essere adottato, entro un termine di sei settimane (prorogabile di due settimane) dal Consiglio e dal Parlamento.
 

Commissione Bilanci
Commissione competente per:
• il quadro finanziario pluriennale delle entrate e delle spese dell'Unione ed il sistema delle risorse proprie dell'Unione;
• le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell'Unione nonché la negoziazione e l'applicazione degli accordi interistituzionali in materia;
• lo stato di previsione del Parlamento, in conformità della procedura definita nel regolamento;
• il bilancio degli organismi decentrati;
• le attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;
• l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, fatte salve le attribuzioni della commissione competente per l'accordo di partenariato ACP-UE;
• le incidenze finanziarie e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale di tutti gli atti comunitari, fatte salve le attribuzioni delle commissioni interessate;
• il monitoraggio e la valutazione dell'esecuzione del bilancio in corso, nonostante l'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e i pareri su progetti in materia di immobili aventi incidenze finanziarie significative;
• il regolamento finanziario, escluse le questioni concernenti l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.
 

Commissione Controllo bilanci
Commissione competente per:
• il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo nonché le decisioni di discarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura interna di discarico e tutte le altre misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;
• la chiusura, il rendimento e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell'Unione europea, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;
• il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;
• la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento comunitario in sede di attuazione delle politiche dell'Unione europea;
• l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione europea, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi e in generale la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
• le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l'esame delle sue relazioni
• il regolamento finanziario per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.
 

Commissione europea
Istituzione collegiale politicamente indipendente, la Commissione europea incarna e difende l'interesse generale dell'Unione europea. Grazie al diritto di iniziativa quasi esclusivo sugli atti legislativi, la Commissione è considerata il motore dell'integrazione europea. Nel quadro delle politiche comunitarie, essa predispone ma anche attua gli atti legislativi adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
La Commissione ha inoltre poteri di esecuzione, di gestione e di controllo. Essa assicura in effetti la programmazione e l'attuazione delle politiche comuni, esegue il bilancio e gestisce i programmi comunitari. In qualità di "custode dei trattati" essa vigila anche affinché sia applicata la legislazione europea.
La Commissione è nominata a maggioranza qualificata per 5 anni dal Consiglio in accordo con gli Stati membri, ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è responsabile. Il collegio dei commissari è assistito da un'amministrazione composta da direzioni generali e da servizi specializzati, il cui personale è ripartito principalmente tra Bruxelles e Lussemburgo.
 

Commissioni parlamentari
Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i deputati si suddividono in commissioni permanenti, ciascuna delle quali è specializzata in determinati settori. Attualmente ve ne sono 20.  Le commissioni parlamentari sono composte da un minimo di 28 a un massimo di 86 deputati e ciascuna di esse è dotata di un presidente, di un ufficio di presidenza e di una segreteria. La loro composizione politica rispecchia quella dell'Aula.
I lavori legislativi più importanti del Parlamento sono svolti proprio nell'ambito delle commissioni parlamentari. All'inizio e poi a metà legislatura, i deputati europei, membri di ciascuna commissione, sono eletti in funzione della loro appartenenza politica ed esperienza.
Il principale compito delle commissioni permanenti è di dibattere in merito alle proposte di nuove disposizioni legislative trasmesse dalla Commissione europea e di predisporre rapporti di iniziativa. Per ogni proposta legislativa o di iniziativa è designato un relatore sulla base di un accordo tra i gruppi politici che compongono il Parlamento. La sua relazione è discussa, emendata e votata in seno alla commissione parlamentare e, successivamente, è trasmessa all'assemblea plenaria, che si riunisce una volta al mese a Strasburgo per dibattere e votare sulla base della relazione.
Ai fini del voto d'investitura della Commissione europea, che spetta al Parlamento, le commissioni parlamentari sono anche il luogo in cui si svolge la preventiva audizione dei Commissari designati sul proprio settore di competenza.
 

Commissione per il commercio internazionale
La commissione competente per:
• le questioni relative alla definizione e all'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione europea e alle sue relazioni economiche esterne, in particolare:
• le relazioni finanziarie, economiche e commerciali con paesi terzi e organizzazioni regionali;
• le misure di armonizzazione o normalizzazione tecnica nei settori coperti da strumenti di diritto internazionale;
• le relazioni con le organizzazioni internazionali pertinenti e con le organizzazioni che promuovono l'integrazione economica e commerciale regionale al di fuori dell'Unione europea;
• le relazioni con l'Organizzazione mondiale per il commercio, compresa la sua dimensione parlamentare.
La commissione assicura il collegamento con le pertinenti delegazioni interparlamentari e delegazioni ad hoc per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.
 

Concorrenza
La politica europea di concorrenza intende garantire l'esistenza di una concorrenza libera e legale nell'Unione europea. Le norme comunitarie di concorrenza (artt. da 81 a 89 del Trattato che costituisce la Comunità europea - TCE) si articolano intorno a cinque assi principali:
 ▪ il divieto degli accordi e pratiche commerciali anticoncorrenziali e degli abusi di posizione dominante suscettibili di ostacolare la concorrenza in seno al mercato comune (norme antitrust);
 ▪ il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, che presentano una dimensione europea allo scopo di stabilire se esse limitano la concorrenza;
 ▪ il controllo degli aiuti concessi dagli Stati membri che minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o certe produzioni;
 ▪ l'apertura alla concorrenza di settori precedentemente controllati dai monopoli pubblici come i mercati delle telecomunicazioni, dei trasporti o dell'energia;
 ▪ la cooperazione con autorità di concorrenza esterne all'Unione.
La Commissione europea e le autorità nazionali di concorrenza vegliano al rispetto delle norme comunitarie di concorrenza. La loro cooperazione, attraverso la Rete europea di Concorrenza (REC), assicura l'applicazione effettiva e coerente di queste disposizioni.
 

Consiglio dell'Unione europea
Il Consiglio dell'Unione europea (Consiglio dei ministri o Consiglio) è l'istanza decisionale preminente dell'Unione europea. Esso riunisce i ministri degli Stati membri e costituisce quindi l'istituzione di rappresentanza degli Stati membri. La sede del Consiglio è a Bruxelles, ma le riunioni possono aver luogo a Lussemburgo. Le sessioni del Consiglio sono convocate dalla Presidenza che ne fissa l'ordine del giorno.
Il Consiglio si riunisce in varie formazioni (in totale 9) nel cui ambito si incontrano i ministri competenti degli Stati membri per i settori interessati.
Ciascun paese dell'Unione europea esercita la presidenza del Consiglio, secondo un sistema di rotazione, per un periodo di sei mesi. Dal gennaio 2007 per ogni periodo di 18 mesi, le tre presidenze in esercizio elaborano un progetto di programma comune.
Il Consiglio esercita, con il Parlamento europeo, le funzioni legislative e di bilancio ed è l'istituzione principale con poteri decisionali in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), oltre che di cooperazione delle politiche economiche (approccio intergovernativo). Esso detiene anche il potere esecutivo che delega generalmente alla Commissione.
Nella maggioranza dei casi, il Consiglio decide su proposta della Commissione europea, in codecisione con il Parlamento europeo. In funzione dei settori da esaminare, esso delibera a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all'unanimità, anche se la maggioranza qualificata è più ampiamente utilizzata (agricoltura, mercato unico, ambiente, trasporti, occupazione, sanità, ecc.).
 

Corte dei conti europea
La Corte dei conti europea, che ha sede a Lussemburgo, è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri sono nominati per sei anni (rinnovabili) con decisione del Consiglio dell'Unione europea adottata a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo. La Corte dei conti esercita la sua attività in completa indipendenza.
La Corte controlla la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione europea (e di ogni organismo creato dalla Comunità) e ne accerta la sana gestione finanziaria. Essa fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità relativa ai conti oltre di legalità e regolarità delle operazioni relative. Essa redige una relazione annuale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale alla fine di ogni esercizio finanziario.
In base al trattato di Amsterdam, la Corte dei conti è chiamata a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ad ogni caso di irregolarità. Inoltre, il suo potere di controllo è stato esteso anche ai fondi comunitari gestiti dagli organismi esterni e dalla Banca europea per gli investimenti. Tuttavia, essa non dispone di un potere di sanzione.
Il trattato sull'Unione europea del 1992 ha conferito alla Corte, istituita nel 1975 ed entrata in funzione nel 1977, il rango di istituzione di pieno diritto. Essa è fondata sugli articoli da 246 a 248 del trattato delle Comunità europee.
 

Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)
La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati costitutivi. E' composta da un numero di giudici pari al numero degli Stati membri (articolo 221) e consta attualmente di ventisette giudici che vengono rinnovati parzialmente ogni tre anni. Sono presieduti da un Presidente, designato dai suoi pari per un mandato di tre anni, rinnovabile. I giudici sono assistiti da otto avvocati generali, nominati per sei anni dagli Stati membri di comune accordo. La Corte può riunirsi in sezioni (da tre a cinque giudici), in grande sezione (tredici giudici) o in seduta plenaria.
Data la congestione della corte e la durata sempre più lunga dei ricorsi, nel 1989 è stato istituito un tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE), che introduce un doppio grado di giurisdizione e consente di alleggerire il lavoro della CGCE. Nello stesso ordine di idee, dopo il trattato di Nizza (PDF) è possibile creare camere specializzate secondo l'esempio del tribunale della funzione pubblica europea, operativa dal febbraio 2005.
 

Criteri di convergenza
Al fine di garantire la convergenza durevole che è necessaria per l'instaurazione dell'Unione economica e monetaria (UEM), il trattato ha stabilito quattro criteri di convergenza che devono essere rispettati dagli Stati membri per poter partecipare alla terza fase dell'UEM e quindi per introdurre l'euro. Il rispetto dei criteri di convergenza viene valutato in base di relazioni redatte dalla Commissione e dalla Banca centrale europea (BCE). Si tratta dei seguenti criteri:
 ▪ il rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo non deve essere superiore al 3% e il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non deve essere superiore al 60%;
 ▪ il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non superi di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
 ▪ un tasso d'interesse nominale medio a lungo termine che non abbia ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito il migliore risultato in termini di stabilità dei prezzi;
 ▪ i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo dei tassi di cambio debbono essere rispettati, senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame.
I criteri riguardanti il deficit pubblico e il debito pubblico devono continuare ad essere rispettati dopo l'avvio della terza fase dell'UEM (1° gennaio 1999). A tale riguardo, un patto di stabilità e di crescita è stato approvato in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997.
 

Decisione e decisione-quadro
Questi nuovi strumenti del Titolo VI del trattato sull'Unione europea (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) sostituiscono l'azione comune dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Trattandosi di strumenti più diretti e più vincolanti, essi dovrebbero rivelarsi più efficaci nel contesto del terzo pilastro riorganizzato. La "decisione-quadro" è utilizzata per ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa può essere proposta su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e deve essere adottata all'unanimità. Vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi da impiegare a tal fine. La "decisione" viene invece utilizzata per conseguire qualsiasi altro obiettivo che non sia il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. La decisione è vincolante, e le misure necessarie per darvi attuazione a livello dell'Unione europea sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata. Con la soppressione del terzo pilastro prevista dalla Costituzione europea, in via di ratifica, le attuali decisioni e decisioni-quadro sono portate a sparire e ad essere sostituite da leggi e leggi-quadro europee.
 

Direttiva comunitaria
Nel diritto comunitario, la "direttiva" è un atto di carattere normativo che vincola gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere entro un dato termine, pur lasciando alla loro discrezione la scelta della forma e dei mezzi per farlo. Destinatari di una direttiva possono essere solo Stati membri, tutti o alcuni soltanto. La direttiva entra in vigore in seguito alla notifica della stessa al destinatario e viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie L, ma per produrre effetti sull’ordinamento interno di uno Stato deve essere recepita nella legislazione nazionale. Le direttive possono essere adottate nell'ambito del trattato CE dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio, e dalla Commissione. Le istituzioni comunitarie ricorrono maggiormente al regolamento che alla direttiva nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
 

Emendamenti
Dopo la presentazione in commissione di un progetto di relazione , un parere  o una proposta (link alla voce di glossario), i deputati hanno la possibilità di proporre emendamenti. La commissione fissa un termine entro il quale tutti gli emendamenti devono essere depositati. Gli emendamenti proposti sono discussi e posti in votazione durante le riunioni della commissione. Gli emendamenti approvati vengono incorporati nel testo provvisorio prima che esso diventi definitivo.
 

Eurodeputati
Il Parlamento europeo è composto da 785 deputati eletti nei 27 Stati membri dell'Unione europea allargata. Dal 1979 i deputati sono eletti a suffragio universale diretto per una periodo di cinque anni.
L'attività dei deputati europei si svolge a Bruxelles, a Strasburgo e nelle circoscrizioni elettorali. A Bruxelles partecipano alle riunioni delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici, nonché alle tornate supplementari e a Strasburgo alle sedute plenarie delle dodici tornate regolari.
Essi esercitano il loro mandato in maniera indipendente. Dotati di poteri sempre più ampi, i deputati europei influiscono su tutti i settori della vita quotidiana del cittadino: ambiente, protezione dei consumatori, trasporti ma anche istruzione, cultura e sanità.
 

Fondo europeo di sviluppo
Creato dal trattato di Roma del 1957, il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il principale strumento dell'aiuto comunitario alla cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) come anche con i paesi e i territori d'oltre mare (PTOM).  Il FES finanzia ogni tipo di progetti o programmi che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale o culturale dei paesi interessati. Esso si compone di diversi strumenti, in particolare gli aiuti non rimborsabili, i capitali di rischio e i prestiti al settore privato.  Il FES è finanziato dagli Stati membri e non rientra ancora nel bilancio comunitario generale.
 

Fondi strutturali e Fondo di coesione
I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell’Unione europea (UE) il cui scopo consiste nell’equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri.
Per il periodo 2007-2013, la dotazione finanziaria assegnata alla politica regionale è pari a circa 348 miliardi di euro, di cui 278 miliardi destinati ai Fondi strutturali e 70 al Fondo di coesione. Tale importo rappresenta il 35% del bilancio comunitario, ovvero la seconda voce di spesa.
Esistono due Fondi strutturali:
 ▪ il più importante è attualmente il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito nel 1975. Esso finanzia la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi generatori di occupazione a favore in particolare delle imprese;
 ▪ il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958, favorisce l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sociali meno favorite finanziando in particolare azioni di formazione;
Per accelerare i tempi della convergenza economica, sociale e territoriale, nel 1994 l’Unione europea ha istituito il Fondo di coesione. Il fondo è destinato ai paesi con un PIL medio pro capite inferiore al 90% della media comunitaria.
Tali Fondi saranno destinati a finanziare la politica regionale nel periodo 2007-2013 nel quadro dei tre nuovi obiettivi, vale a dire:
 ▪ l'obiettivo "Convergenza", che mira ad accelerare il processo di convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate dell'UE attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione. Tale obiettivo viene finanziato tramite il FESR, il FES e il Fondo di coesione. Esso rappresenta l'81,5% del totale delle risorse disponibili. I massimali di cofinanziamento delle spese pubbliche sono pari al 75% per il FESR e per il FES e all'85% per il Fondo di coesione;
 ▪ l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" mira ad anticipare i cambiamenti economici e sociali, a promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo di mercati del lavoro anche nelle regioni non oggetto dell'obiettivo "convergenza". Esso è finanziato tramite il FESR e il FES e rappresenta il 16% del totale delle risorse disponibili. Le azioni che rientrano in tale obiettivo possono essere cofinanziate fino al 50% delle spese pubbliche;
 ▪ l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" mira a migliorare la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale nei settori riguardanti lo sviluppo urbano, rurale e costiero, lo sviluppo delle relazioni economiche e la messa in rete delle piccole e delle medie imprese (PMI). Tale obiettivo è finanziato tramite il FEDER e rappresenta il 2,5% del totale delle risorse disponibili. Le azioni che rientrano nell'obiettivo "Cooperazione territoriale" possono essere cofinanziate fino al 75% delle spese pubbliche.

Grandi orientamenti delle politiche economiche - GOPE
I grandi orientamenti delle politiche economiche (GOPE), previsti da una raccomandazione del Consiglio, costituiscono il riferimento centrale del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Tali orientamenti garantiscono una sorveglianza multilaterale dell'andamento economico negli Stati membri. Dal 2003 i GOPE vengono pubblicati per un periodo di tre anni consecutivi.
La base giuridica dei GOPE è rappresentata dall'articolo 99 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto per i GOPE e invia una relazione al Consiglio europeo su tale argomento. Il Consiglio europeo, a sua volta, adotta una conclusione su tale soggetto. Sulla base di tale conclusione, il Consiglio adotta successivamente, sempre a maggioranza qualificata, una raccomandazione in cui vengono stabiliti i grandi orientamenti. Il Parlamento europeo ne viene informato.
 

Gruppi politici
I deputati si riuniscono in gruppi politici non in base alla loro nazionalità ma in funzione delle loro affinità politiche. Attualmente vi sono 7 gruppi politici al Parlamento europeo.
Un gruppo politico è composto da un numero minimo di 25 deputati e rappresentare almeno un quinto degli Stati membri. Un deputato non può aderire a più gruppi politici.
Attualmente i gruppi presenti presso il Parlamento europeo sono i seguenti:
Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano)
Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Conservatori e Riformisti europei
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia
 

Lobbismo
Il lobbismo comprende “attività svolte al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee”, questa attività “è intesa a esercitare un'influenza non solo sulle decisioni politiche e legislative, ma anche sull'attribuzione dei fondi comunitari e sul controllo e l'applicazione della legislazione”. Il lobbista è colui che svolge per conto di gruppi di pressione (associazioni di categoria, sindacati, ONG, ecc.) attività di lobbying. il Parlamento  europeo riconosce che i lobbisti “svolgono un ruolo essenziale nel dialogo aperto e pluralistico su cui si basa ogni sistema democratico» e rappresentano “un'importante fonte d'informazione” per i deputati nell'esercizio del loro mandato.