Membro della Commissione Bilancio
Relatore generale al Bilancio europeo 2012.

Gruppo dell'alleanza progressista di socialisti & democratici al Parlamento Europeo

EU

Partito Democratico



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Normativa UE
I provvedimenti dell’Unione Europea, suscettibili di creare norme giuridiche che entrano, come tali, nel diritto interno degli Stati membri, sono i seguenti:
I Regolamenti (link alla voce in glossario)
Le Decisioni (link alla voce in glossario)
Le Direttive (link alla voce in glossario)
Le Raccomandazioni (link alla voce in glossario)
 

Parlamento europeo
Il Parlamento europeo riunisce i rappresentanti dei 492 milioni di cittadini dell'Unione europea. Essi sono eletti a suffragio universale diretto dal 1979. Il Parlamento europeo conta 736 deputati, suddivisi in funzione della dimensione della popolazione degli Stati membri.
Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti:
 ▪ potere legislativo: il Parlamento condivide perlopiù il potere legislativo con il Consiglio dei ministri, in particolare mediante la procedura di codecisione;
 ▪ potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il Consiglio, votando il bilancio annuale, rendendolo esecutivo mediante la firma del presidente del Parlamento, e controllando la sua esecuzione;
 ▪ controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della Commissione.
Con il trattato di Amsterdam (PDF), (entrato in vigore nel 1999), i poteri del Parlamento europeo si sono rafforzati, in particolare grazie al fatto che la procedura di codecisione è stata notevolmente estesa. Questa evoluzione verso un potenziamento del ruolo di colegislatore del Parlamento si è rafforzata con il trattato di Nizza (PDF), entrato in vigore nel 2003), che gli ha attribuito un diritto di ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Pareri
Una volta che un parere è stato presentato ad una commissione, i membri lo pongono in votazione e, se del caso, lo modificano. I pareri vengono in seguito presentati alla commissione competente per l'elaborazione della relazione. Tutti i pareri approvati sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.
 

Patto di stabilità e di crescita
Il patto di stabilità e di crescita (PSC) rientra nel contesto della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) che è iniziata il 1° gennaio 1999. Tale patto si prefigge garantire che la disciplina di bilancio degli Stati membri continui dopo l'introduzione della moneta unica (euro).
Con il Patto di stabilità e crescita gli Stati membri si impegnano a rispettare l'obiettivo di una posizione finanziaria vicina all'equilibrio di bilancio e a presentare annualmente al Consiglio e alla Commissione un programma di stabilità. Sullo stesso modello, gli Stati non partecipanti alla terza fase dell'UEM, vale a dire quelli che non hanno (ancora) introdotto l'euro, devono presentare un programma di convergenza.
Il patto di stabilità e di crescita prevede la possibilità per il Consiglio di applicare sanzioni nei confronti di uno Stato membro partecipante che non abbia adottato le misure necessarie per porre fine a una situazione di deficit eccessivo (« procedura di deficit eccessivo »). In un primo tempo, la sanzione assume la forma di un deposito senza interessi presso la Comunità; tuttavia questo potrà successivamente essere convertito in ammenda in caso di mancata correzione del deficit eccessivo nel corso dei due anni successivi.
 

Pilastri dell'Unione europea
La nozione di "pilastri" è generalmente utilizzata per designare il trattato sull'Unione europea (PDF). Tre pilastri formano l'architettura dell'Unione europea, cioè:
 ▪ Il pilastro comunitario che corrisponde alle tre comunità: La Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e la vecchia Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) (primo pilastro);
 ▪ Il pilastro dedicato alla politica estera e di sicurezza comune, che è retta dal titolo V del trattato sull'Unione europea (secondo pilastro);
 ▪ Il pilastro dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è contemplata dal titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).
Il trattato di Amsterdam (PDF) ha trasferito una parte dei settori contemplati dal terzo pilastro al primo pilastro (libera circolazione delle persone).
Questi tre pilastri funzionano secondo procedure decisionali diverse: procedura comunitaria per il primo pilastro e procedura intergovernativa per gli altri due. Di conseguenza, nel primo pilastro, solo la Commissione può presentare proposte al Consiglio e al Parlamento e la maggioranza qualificata basta per l'approvazione degli atti in seno al Consiglio. Nel quadro del secondo e terzo pilastro, questo diritto d'iniziativa è condiviso fra la Commissione e gli Stati membri e l'unanimità al Consiglio è in genere necessaria.
 

Politica commerciale comune
La politica commerciale comune costituisce uno dei principali strumenti delle relazioni esterne dell'Unione europea. Tale politica rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità (articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea). Essa costituisce la contropartita dell'Unione doganale fra gli Stati membri.
La politica commerciale comune implica una gestione uniforme delle relazioni commerciali con i paesi terzi, segnatamente tramite una tariffa doganale comune e tramite regimi comuni che regolano le importazioni e le esportazioni.
La Comunità persegue l'eliminazione delle restrizioni agli scambi, nonché delle barriere doganali. Per proteggere il mercato comunitario, la Comunità dispone di strumenti quali le misure antidumping e antisovvenzioni, il regolamento sugli ostacoli al commercio e le misure di salvaguardia.
La Commissione negozia e conclude accordi internazionali a nome della Comunità nel quadro delle sue relazioni bilaterali e multilaterali. Essa partecipa attivamente all'Organizzazione mondiale del commercio.
 

Politica economica
L'Unione economica e monetaria (UEM) comporta uno stretto coordinamento delle politiche economiche nazionali, le quali ormai sono diventate una questione di interesse comune. Per dare concreta attuazione a tale coordinamento, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima, che viene trasmesso al Consiglio europeo. Sulla base delle conclusioni di quest'ultimo, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che fissa gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e ne informa il Parlamento europeo (articolo 99 del trattato CE). Gli indirizzi di massima annuali rappresentano un elemento fondamentale del coordinamento delle politiche economiche dell'Unione.
Il trattato CE specifica altresì le disposizioni di carattere istituzionale relative alla Banca centrale europea e le disposizioni transitorie per l'attuazione delle diverse tappe dell'UEM.
 

Politica monetaria
Le disposizioni relative alla politica monetaria sono previste dagli articoli 105-111 (ex articoli 105-109) dal trattato che istituisce la Comunità europea, che costituiscono un elemento fondamentale dell'Unione economica e monetaria (UEM). In sede di attuazione sono applicabili molteplici procedure decisionali, a seconda delle questioni trattate:
 ▪ la procedura di cooperazione, con consultazione della Banca centrale europea (BCE) per consentire agli Stati membri di coniare monete metalliche (articolo 106, paragrafo 2);
 ▪ la maggioranza qualificata del Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea (BCE) o della Commissione, previa consultazione della BCE, per stabilire gli orientamenti generali della politica di cambio (articolo 111, paragrafo 2);
 ▪ la maggioranza qualificata in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, per le misure finalizzate all'attuazione dello statuto del sistema europeo di banche centrali (SEBC) (articolo 107, paragrafo 6) e per i limiti e le condizioni secondo cui la BCE è autorizzata ad infliggere ammende (articolo 109, paragrafo 3);
 ▪ la maggioranza qualificata in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo per gli emendamenti tecnici allo statuto del SEBC (articolo 107, paragrafo 5);
 ▪ l'unanimità in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE e del Parlamento europeo, per i tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle monete non comunitarie (articolo 111, paragrafo 1).
 

Potere finanziario
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione costituiscono insieme l'autorità di bilancio dell'Unione europea che stabilisce annualmente le spese e le entrate di quest'ultima. La procedura di esame, e successivamente di approvazione, del bilancio si svolge da giugno a fine dicembre.
L’iter di approvazione del bilancio è il seguente:
 ▪ La Commissione redige un progetto preliminare di bilancio che sottopone all'esame del Consiglio dell'Unione europea.
 ▪ Su tale base, quest'ultimo adotta un progetto di bilancio che trasmette al Parlamento per una prima lettura.
 ▪ Il Parlamento europeo modifica il progetto di bilancio sulla base delle proprie priorità politiche, rinviandolo quindi al Consiglio, il quale può a sua volta modificarlo prima di inviarlo nuovamente al Parlamento.
 ▪ Il Parlamento approva o respinge il bilancio in seconda lettura.
 ▪ È il Presidente del Parlamento che approva definitivamente il bilancio.
 ▪ Nel corso della procedura di bilancio, il Parlamento apporta modificazioni ed emendamenti al progetto di bilancio proposto dal Consiglio e dalla Commissione.
 ▪ L'esecuzione del bilancio è subordinata alla firma del Presidente del Parlamento europeo.
 

Potere legislativo
Il Parlamento europeo condivide il potere legislativo equamente con il Consiglio dell'Unione europea. Esso ha dunque facoltà di adottare le leggi comunitarie (direttive, regolamenti, ecc.).
Può approvare, modificare o respingere il contenuto della normativa comunitaria.
Per l'adozione degli atti legislativi, si distinguono la procedura legislativa ordinaria (codecisione), che pone il Parlamento allo stesso livello del Consiglio, e le procedure legislative speciali, che si applicano esclusivamente a casi specifici in cui il Parlamento svolge soltanto un ruolo consultivo.
Il Parlamento dispone anche di un potere di iniziativa politica. Esso può chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative al Consiglio. Partecipa inoltre concretamente all'elaborazione di nuovi testi legislativi, in quanto esamina il programma di lavoro annuale della Commissione, indicando quali leggi riterrebbe auspicabili.
 

Potere di controllo
Il Parlamento europeo dispone di un importante potere di controllo sulle attività dell'Unione europea.
Diversi sono gli strumenti di controllo di cui dispone:
• Il diritto di petizione dei cittadini: ogni cittadino europeo ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento e di chiedere il risarcimento di danni subiti in relazione a questioni che rientrano nell'ambito di attività dell'Unione europea. Il Parlamento nomina pertanto un mediatore che si occupa dei reclami di singoli cittadini nei confronti delle istituzioni o degli organi comunitari onde arrivare a una soluzione amichevole.
• Le inchieste: il Parlamento europeo ha la facoltà, nei confronti degli Stati membri, di istituire commissioni d'inchiesta in caso di infrazione o di applicazione scorretta del diritto comunitario.
• Diritto di ricorso del Parlamento europeo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee: il ricorso può essere per annullamento di atti adottati in applicazione del diritto comunitario o per carenza nei confronti della Commissione o del Consiglio dell'Unione in caso di mancato adempimento ai loro obblighi.
• Controllo finanziario: il Parlamento europeo dispone inoltre di un potere di controllo in ambito economico e monetario, infatti il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea possono essere nominati dal Consiglio soltanto previo parere conforme del Parlamento e il Presidente della BCE è tenuto ad illustrare la relazione annuale dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria.
 

Potere di controllo su Commissione e Consiglio
Il Parlamento europeo esercita un controllo democratico sulla Commissione e, entro certi limiti, anche sull'attività del Consiglio.
Per quanto riguarda la Commissione il Parlamento può approvare o respingere il candidato Presidente della Commissione proposto dal Consiglio a maggioranza e l’intero collegio dei commissari nel suo insieme deve essere nuovamente approvato dal Parlamento. Il Parlamento dispone inoltre di un potere di censura nei confronti della Commissione, potendo i deputati obbligare tale istituzione a rassegnare le dimissioni. Per quanto riguarda invece l’attività di controllo sul Consiglio il Parlamento interviene attraverso il suo presidente all’apertura di ogni vertice per illustrare le posizioni fondamentali dell'Istituzione sui diversi temi che saranno affrontati dai capi di Stato e di governo. Infine  a conclusione di ogni vertice il Presidente del Consiglio europeo riferisce al Parlamento sui risultati e instaura un dibattito con i deputati europei.
 

Presidente del Parlamento Europeo
Il Presidente del Parlamento europeo è eletto per un periodo rinnovabile di due anni e mezzo, pari a metà legislatura. Egli rappresenta il Parlamento all'esterno e nelle relazioni con le altre istituzioni comunitarie.
 ▪ Assistito da 14 vicepresidenti, il Presidente dirige i lavori del Parlamento europeo e dei suoi organi (Ufficio di presidenza e Conferenza dei presidenti), nonché le discussioni in Aula.
 ▪ Verifica il rispetto del regolamento del PE, assicurando in tal modo, mediante il proprio arbitraggio, il buon funzionamento di tutte le attività dell'Istituzione e dei suoi organi.
 ▪ Rappresenta il Parlamento nelle questioni giuridiche e i rapporti con l'esterno. Egli si pronuncia, in particolare, su tutti i grandi temi internazionali e propone raccomandazioni destinate a rafforzare l'Unione europea.
 ▪ In apertura di ogni riunione del Consiglio europeo, il Presidente del Parlamento esprime il punto di vista e le preoccupazioni dell'Istituzione sui temi specifici e i punti iscritti all'ordine del giorno.
 ▪ Con la sua firma, il Presidente rende esecutivo il bilancio dell'Unione europea dopo che quest'ultimo è stato votato dal Parlamento europeo in seconda lettura.
 ▪ Firma insieme al Presidente del Consiglio tutti gli atti legislativi adottati in codecisione.
 

Procedura di codecisione
La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), introdotta dal trattato di Maastricht (PDF), conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea. Prevede una, due o tre letture e si traduce in un maggior numero di contatti tra i due colegislatori, ovvero il Parlamento e il Consiglio, moltiplicando anche i contatti con la Commissione europea. In pratica la procedura di codecisione ha rafforzato il potere legislativo del Parlamento europeo nei seguenti settori: libera circolazione dei lavoratori, diritto di stabilimento, servizi, mercato interno, istruzione (azione di incentivazione), sanità (azioni di incentivazione), consumatori, reti transeuropee (orientamenti), ambiente (programmi generali d'azione), cultura (azione di incentivazione) e ricerca (programma quadro).
Il trattato di Amsterdam (PDF) ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficace e più rapida e rafforzare il ruolo del Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori, come l'esclusione sociale, la sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità europea.
 

Procedura di cooperazione
La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) è stata istituita dall' Atto unico europeo (PDF), (1986) ha fornito al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo legislativo mediante la "doppia lettura". Inizialmente il trattato di Maastricht ha ampliato notevolmente il campo di applicazione di questa procedura; successivamente il trattato di Amsterdam (PDF) ha segnato un'inversione di tendenza, favorendo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE). Pertanto la procedura di cooperazione si applica oggi soltanto in relazione all'Unione economica e monetaria.
L'avvio della procedura di cooperazione presuppone sempre una proposta della Commissione trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Il Parlamento esprime un parere sulla proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta poi una posizione comune. In fase di seconda lettura il Parlamento esamina la posizione comune ed entro un termine di tre mesi può approvare la posizione comune, proporre emendamenti o respingere la posizione comune. A questo punto la Commissione riesamina, entro il termine di un mese, la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune e trasmette al Consiglio la propria proposta, che può recepire o escludere gli emendamenti proposti dal Parlamento. Entro il termine di tre mesi, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata dalla Commissione deliberando a maggioranza qualificata, oppure modificare all'unanimità la proposta riesaminata oppure adottare gli emendamenti parlamentari che la Commissione non ha recepito, deliberando anche in questo caso all'unanimità.
Nella procedura di cooperazione il Consiglio può sempre esercitare un diritto di veto rifiutando di pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo o sulla proposta modificata della Commissione, e bloccare quindi l'iter legislativo.
 

Procedura del parere conforme
La procedura del parere conforme (articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea) è stata introdotta dall' Atto unico europeo (PDF), (1986) e comporta che il Consiglio debba ottenere il consenso del Parlamento europeo ai fini dell'adozione di alcune decisioni che rivestono particolare importanza. Il principio del parere conforme si basa su una lettura unica. Il Parlamento può accettare o respingere una proposta ma non può modificarla. In mancanza del parere conforme, l'atto non può essere adottato.
Il parere conforme si applica principalmente all'adesione di nuovi Stati membri (articolo 49 TCE), agli accordi di associazione e ad altri importanti accordi con paesi terzi.

Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)
La procedura del parere semplice (articolo 192 del trattato CE) consente al Parlamento europeo di esprimere un parere su una proposta della Commissione. Nei casi previsti dal trattato, il Consiglio consulta il Parlamento prima di decidere in merito alla proposta della Commissione ed è tenuto a prendere in debita considerazione il punto di vista del Parlamento. Il Consiglio non è tuttavia vincolato dalla posizione del Parlamento, che è soltanto tenuto a consultare. Il Parlamento deve essere nuovamente consultato nell'ipotesi in cui il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta iniziale.
Al di fuori dei casi previsti dai trattati, il Consiglio si è impegnato a consultare il Parlamento anche in merito alla maggior parte delle questioni importanti: si tratta di una consultazione facoltativa. La procedura del parere semplice è utilizzata anche per atti di natura non vincolante, ovvero le raccomandazioni e i pareri del Consiglio e della Commissione.
 

Procedura di bilancio
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione costituiscono insieme l'autorità di bilancio dell'Unione europea che stabilisce annualmente le spese e le entrate di quest'ultima. La procedura di esame, e successivamente di approvazione, del bilancio si svolge da giugno a fine dicembre.
La procedura di bilancio segue in particolare il seguente iter:
• La Commissione stabilisce il progetto preliminare di bilancio
• Il Consiglio adotta il progetto di bilancio
• Il Parlamento esamina tale progetto in prima lettura e può votare degli emendamenti
• Il Consiglio esamina in seconda lettura il progetto di bilancio emendato
• Il Consiglio trasmette al Parlamento un progetto di bilancio rivisto
• Il Parlamento conferma gli emendamenti approvati in prima lettura e non accolti dal Consiglio
• Il Parlamento europeo adotta o respinge il progetto di bilancio emendato in seconda lettura
• Il Presidente del Parlamento europeo approva il bilancio definitivo
• La Commissione dà esecuzione al bilancio generale annuale sotto la propria responsabilità
• La Corte dei conti verifica l'esecuzione del bilancio annuale dell'esercizio precedente e pubblica la sua relazione annuale
• Il Consiglio esamina le osservazioni della Corte dei conti e propone una raccomandazione al Parlamento europeo
• Il Parlamento europeo concede il discarico alla Commissione in base alle raccomandazioni della propria commissione per il controllo dei bilanci soltanto se si ritiene soddisfatto della relazione annuale della Corte dei conti; in caso contrario non lo concede. Tale discarico è di norma corredato di raccomandazioni volte a migliorare l'esecuzione del futuro bilancio. Il Parlamento può altresì rifiutarsi di concedere il discarico.
 

Procedura per i disavanzi eccessivi
La procedura per i disavanzi eccessivi è prevista dall'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Tale articolo fa obbligo agli Stati membri di evitare disavanzi eccessivi nei bilanci nazionali.
La Commissione valuta e il Consiglio decide se si attribuisce un disavanzo eccessivo.
Quando il Consiglio decide che in uno Stato membro esiste un disavanzo eccessivo, esso invia innanzitutto raccomandazioni allo Stato membro in questione. Quest'ultimo deve far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Se lo Stato non si conforma a queste raccomandazioni il Consiglio può intimargli di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo. Il Consiglio può, se del caso, applicare sanzioni o ammende ed invitare la Banca europea per gli investimenti (BEI) a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato in questione.
Il valore di riferimento che serve per determinare l'esistenza di un disavanzo pubblico è pari al 3% del prodotto interno lordo (PIL).
 

Processi verbali
I processi verbali sono sintesi dettagliate delle discussioni e delle decisioni prese nel corso delle riunioni delle commissioni. Essi vengono in genere approvati all'inizio di ciascuna riunione di commissione.

Progetti di ordine del giorno
Sono gli ordini del giorno pubblicati per le riunioni delle commissioni, che si tengono almeno una volta al mese. Nel corso di tali riunioni le commissioni discutono, scambiano opinioni, pongono in votazione bozze di documenti legislativi ed emendamenti e spesso discutono con esperti. Da notare che le modifiche dell'ultimo minuto all'ordine dei lavori di una riunione di commissione non sempre vengono incluse nel progetto di ordine del giorno.
 

Progetti di parere
Il deferimento per parere ad una commissione di un testo, legislativo o non legislativo, rappresenta solitamente la fase iniziale di una procedura in seno al Parlamento europeo. Per i testi legislativi, i pareri assumono la forma di emendamenti alla relazione elaborata dalla commissione competente per il merito, accompagnati eventualmente da una breve motivazione. Per i testi non legislativi, i pareri sono espressi sotto forma di suggerimenti riguardanti parti del testo. I progetti di parere vengono in seguito votati in commissione, prima di essere presentati alla commissione responsabile dell'elaborazione della relazione.
 

Progetti di relazione
Le commissioni possono essere incaricate di elaborare una relazione su questioni legislative o non legislative. Di norma, la commissione è invitata ad elaborare una relazione su una questione particolare, che riguarda un settore politico di sua competenza. Tuttavia, in talune circostanze, una commissione può elaborare una relazione di propria iniziativa. Per ciascuna relazione viene scelto un relatore responsabile della sua stesura tra i membri della commissione. Terminata la stesura, la relazione è presentata e discussa in commissione e i membri possono, qualora lo desiderino, presentare emendamenti.
 

Progetti pilota
I progetti pilota e le azioni preparatorie sono tradizionalmente riconducibili a iniziative del Parlamento. Tali strumenti offrono al Parlamento la possibilità di spianare la strada per nuove politiche e attività che vanno a integrare l'azione dell'Unione e possono sfociare nell'adozione di atti giuridici che pongono in essere nuove attività e nuovi programmi dell'Unione europea.
I progetti pilota sono progetti “di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un’azione. I pertinenti stanziamenti d’impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi finanziari successivi”.
 

Prospettive finanziarie
Le prospettive finanziarie costituiscono l'inquadramento delle spese comunitarie su un periodo di più anni. Risultano da un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e precisano l'ampiezza massima e la composizione delle spese comunitarie prevedibili.
Finora sono stati conclusi quattro accordi interistituzionali di questo tipo, rispettivamente nel 1988, nel 1992, nel 1999 e nel 2006.:
Tale quadro finanziario pluriennale è volto a garantire un'evoluzione ordinata delle spese nei limiti delle risorse proprie dell'Unione. Stabilisce massimali in ordine alle spese annuali per grandi settori di attività per periodi di almeno cinque anni.

 

Raccomandazione
Nel diritto comunitario, la "raccomandazione" è un atto normativo che ha carattere di incitamento e non vincola i suoi destinatari. Può essere emanato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo o dal Consiglio dell'Unione europea allo scopo di sollecitare il destinatario a tenere un comportamento più rispondente agli interessi comuni. La raccomandazione permette pertanto alla Commissione (o al Consiglio) di rivolgersi in modo non imperativo agli Stati membri e, in alcuni casi, anche ai cittadini dell'Unione.

 

Regolamento comunitario
Nel diritto comunitario, il "regolamento" è un atto giuridico di portata generale, destinato a tutti i soggetti dell’ordinamento comunitario (Stati membri, persone fisiche e giuridiche). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro per effetto della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie L. I regolamenti possono essere adottati nell'ambito del trattato CE dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio, e dalla Commissione europea. Il regolamento è uno strumento privilegiato nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Caratteristica del regolamento è la sua applicabilità diretta, il che significa che non deve essere trascritto o recepito dalla legge nazionale e conferisce diritti o impone obblighi in maniera diretta.

 

Relatore
Il deputato che supervisiona la preparazione di un progetto di relazione in seno ad una Commissione, accompagnandolo lungo i vari stadi dell’esame in Parlamento è definito relatore. Il relatore riveste un ruolo chiave nel ricercare  soluzioni di compromesso all’interno della Commissione, fungendo da mediatore con gli altri gruppi e le altre istituzioni.

 

Relatore ombra
Ogni relatore in Commissione appartiene a un determinato Gruppo politico; è convenzione che gli altri gruppi politici presenti nominino un relatore ombra (shadow rapporteur) fra i propri membri. Il relatore ombra è incaricato di monitorare i progressi della relazione in seno alla Commissione, presentare la posizione del proprio Gruppo di fronte al Parlamento e redigere la lista di voto per il Gruppo, congiuntamente al coordinatore e ad altri membri del Gruppo stesso.

 

Relazioni
Dopo la presentazione di un progetto di relazione ad una commissione, i deputati hanno la possibilità di proporre emendamenti entro un termine prestabilito. Gli emendamenti sono poi discussi e votati in commissione. Così modificato e votato, il progetto di relazione diviene una relazione che sarà presentata in Plenaria.
 

Risorse proprie
Agli inizi del processo di costruzione europea, il bilancio della Comunità europea (CE) dipendeva dai contributi finanziari dei vari Stati membri.
In esito ad una decisione del 21 aprile 1970, i contributi degli Stati membri sono stati sostituiti da risorse proprie. Tali risorse corrispondono ai trasferimenti effettuati dagli Stati membri a profitto del bilancio comunitario, al fine di garantire il finanziamento delle spese dell'Unione europea (UE). Grazie al finanziamento del bilancio comunitario tramite risorse proprie, è stato possibile realizzare l'autonomia finanziaria dell'UE.
Attualmente, il totale degli importi dell'insieme delle risorse proprie non può superare l'1,24 % del totale dei redditi nazionali lordi (RNL) degli Stati membri. Il sistema delle risorse proprie comprende quattro tipi di entrate:
 ▪ i diritti agricoli e le quote sullo zucchero: si tratta principalmente dei diritti doganali riscossi in occasione dell'importazione di prodotti agricoli provenienti da paesi terzi sulla base di un'organizzazione comune del mercato, nonché dei prelevamenti sullo zucchero, sull'isoglucosio e sullo sciroppo di inulina;
 ▪ i diritti doganali: provengono dall'applicazione della tariffa doganale comune e vengono riscossi sulle importazioni dei paesi terzi alle frontiere esterne;
Queste due risorse costituiscono le "risorse proprie tradizionali".
 ▪ La risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA): proviene dall'applicazione di una percentuale uniforme applicata al gettito IVA di ogni Stato membro. Il tasso percentuale uniforme è stato portato a 0,50 % nel 2004. Tale percentuale viene calcolata su una base livellata che non può risultare superiore al 50 % del PNL per tutti gli Stati membri;
 ▪ la risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL) (la « quarta risorsa ») : introdotta nel 1988, si tratta di una risorsa detta « complementare » in quanto viene stabilita in base alle altre tre entrate del bilancio. Tale risorsa è basata sull'applicazione di un tasso percentuale uniforme applicato alla somma dei RNL di tutti gli Stati membri nel quadro della procedura di bilancio.
 

Tirocini e visite di studio al Parlamento europeo
Per partecipare alla formazione professionale dei cittadini e permettere loro di familiarizzarsi con il funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento europeo offre loro varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale, nonché visite di studio.
Per ulteriori informazioni consulta il sito del Parlamento europeo
 

Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF)
La missione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) consiste nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra forma di attività illegale, comprese quelle perpetrate in seno alle istituzioni europee. Nel perseguire quest'obiettivo in maniera responsabile, trasparente ed efficace, l'OLAF si propone di offrire un servizio di qualità ai cittadini europei.
L'OLAF consegue quest'obiettivo effettuando, in totale indipendenza, inchieste interne ed esterne. L'Ufficio sviluppa ugualmente una stretta e regolare cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri in vista di un miglior coordinamento delle attività comuni. L'OLAF fornisce agli Stati membri il supporto e le conoscenze tecniche necessarie al fine di assisterli nelle loro attività antifrode. L'Ufficio contribuisce alla concezione della strategia antifrode dell'Unione europea e prende le iniziative necessarie per rafforzare la legislazione in questo settore.
 

Unione economica e monetaria (UEM)
L'Unione economica e monetaria (UEM) designa un processo volto ad armonizzare le politiche economiche e monetarie degli Stati membri dell'Unione europea con l'obiettivo ultimo della creazione di una moneta unica, l'euro.
L’UEM è stata realizzata in tre fasi:
 ▪ fase n. 1 (dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993): libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri; rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche ed intensificazione della cooperazione tra banche centrali;
 ▪ fase n. 2 (dal 1° gennaio 1994 al 30 dicembre 1998): convergenza delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri (al fine di garantire la stabilità dei prezzi e finanze pubbliche sane); creazione dell'Istituto monetario europeo (IME) e successivamente, nel 1998, della Banca centrale europea (BCE);
 ▪ fase n. 3 (iniziata il 1° gennaio 1999): fissazione irrevocabile dei tassi di cambio e introduzione della moneta unica sui mercati dei cambi e per i pagamenti elettronici. Introduzione dell'euro fiduciario.
 

Unione doganale
L'unione doganale è l'elemento essenziale del mercato comune. L'istituzione di un'unione doganale, ultimata nel 1968, costituiva l'obiettivo principale dopo la firma del trattato di Roma. Con l'entrata in vigore del mercato unico nel 1993, sono stati aboliti sia i controlli regolari alle frontiere interne che le formalità doganali.
La Comunità ha concluso una serie di accordi speciali sia al fine di facilitare gli scambi economici, come quello relativo allo spazio economico europeo (SEE), sia per promuovere lo sviluppo offrendo accesso preferenziale ai mercati europei, come nel caso della Convenzione di Lomé, firmata con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).